Cessione di fabbricato

Stemma Comune Mercato Saraceno

Comunicazione di ospitalità a stranieri (extracomunitari)

La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante dall’art. 7 del Decreto Legislativo 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione) che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, ad uno “straniero od apolide”, di darne comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.
Occorre precisare che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. A Mercato Saraceno l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza è il Sindaco e quindi la comunicazione va effettuata al Comune di Mercato Saraceno utilizzando il modulo scaricabile su questo sito.
La dichiarazione deve contenere, pena l’applicazione delle previste sanzioni, le generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi e la fotocopia del passaporto o del documento d’identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La cessione deve essere presentata al Comune di Mercato Saraceno (FC) entro 48 ore dall’effettiva disponibilità dell’immobile utilizzando il modello preparato che deve riportare:
– i dati anagrafici del cedente; qualora i cedenti siano più di uno occorre riportare sul retro del modulo gli altri nominativi;
– la data della cessione deve essere quella in cui il cessionario consegue l’effettiva ed esclusiva disponibilità dell’immobile;
– la causale della cessione individuata tra le seguenti: vendita, locazione, affitto, donazione, comodato gratuito, promessa di vendita, usufrutto e ospitalità;
– l’uso a cui il fabbricato è destinato: abitazione, negozio, ufficio, magazzino, ecc.;
– i dati anagrafici del cessionario (nel caso in cui l’immobile venga ceduto a diverse persone è necessario compilare tanti moduli quanti sono i cessionari).

Ai fini dell’identificazione del cessionario sono ritenuti validi i seguenti documenti, in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, carta di soggiorno (per stranieri).

I dati relativi al fabbricato:
– piano: andrà indicato a che piano si trova l’immobile ceduto;
– scala: dal primo piano all’infinito andrà indicata una scala e, nel caso fossero più di una, andranno individuate con le lettere (A-B-C ecc.);
– interno: dove esiste andrà indicato il numero, altrimenti l’apposito spazio andrà sbarrato;
– vani: si intendono camere da letto, soggiorni e sale da pranzo;
– accessori: si intendono tutti gli altri locali (corridoi, cucine, bagni, ripostigli, cantine, garage, solai, uffici, negozi, ecc). I fabbricati destinati ad un uso diverso dall’abitativo avranno solo accessori;
– ingressi: (porte d’ingresso) andrà indicato il numero totale degli ingressi che immettono nel singolo immobile ceduto, escludendo gli eventuali ingressi comuni allo stabile.

 

Cessazione di ospitalità stranieri (extracomunitari)

Occorre comunicare anche il cessato rapporto di ospitalità o di locazione immobile dello straniero sempre entro 48 ore, con le stesse modalità e utilizzando lo stesso modello. Sanzioni L’ospitante che non ottemperi all’obbligo di comunicare l’ospitalità data ad uno straniero, o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa, è soggetto ad un sanzione
amministrativa di euro 320,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Il pagamento è incassato dallo Stato (Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Forlì – Cesena) e dovrà essere effettuato tramite il Mod. F23.

 

Cessione fabbricato (per cittadini italiani o comunitari)

Permane l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato solo nei casi riguardanti i comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni non soggetti a registrazione presso Agenzia delle Entrate. In tutti gli altri casi di cessione di immobile l’obbligo viene “assorbito” da un altro adempimento, la registrazione del contratto di compravendita o di locazione.
La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui per più di 30 giorni “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”.

I casi in cui bisogna presentare la cessione fabbricati sono ad esempio:
– L’assunzione di badante convivente (di qualsiasi cittadinanza): se non è stato registrato come contratto di COMODATO D’USO GRATUITO VERBALE BADANTE;
– La consegna della disponibilità di un immobile ad un parente o un amico in difficoltà economica): se non è stato registrato il contratto come COMODATO D’USO GRATUITO VERBALE;
– Uso foresteria (Aziende e/o Società Sportive, titolari di un contratto di locazione per un immobile, dove danno alloggio ai propri dipendenti e/o atleti);
– Ospitalità in convenzione con il Comune (Centri di recupero persone con gravi problemi: psichiatrici, tossicodipendenza, ragazze madri ecc.);
-Il caso in cui l’immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti, così come nel caso di subentro, nel godimento di un immobile, a causa del decesso dell’intestatario se non c’è stata la registrazione di un nuovo atto di compravendita (eredità).
A Mercato Saraceno l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza è il Sindaco e quindi la comunicazione va effettuata al Comune di Mercato Saraceno utilizzando il modulo scaricabile su questo sito.
Rimane SEMPRE confermato l’obbligo di comunicazione per l’ospitalità dello straniero stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero (cittadino extracomunitario).
Sanzioni L’ospitante che non ottemperi all’obbligo di comunicare l’ospitalità data ad uno straniero, o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa, è soggetto ad un sanzione amministrativa di euro 206,00 entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Il pagamento è incassato dal Comune di Mercato Saraceno.

 

Cessazione di cessione di fabbricato (per cittadini italiani o comunitari)

Occorre comunicare anche la cessata cessione di fabbricato del cittadino italiano o comunitario sempre entro 48 ore, con le stesse modalità e utilizzando lo stesso modello.

Riferimenti normativi:

  • Legge 191/1978 (Comunicazione cessione di fabbricato);
  • DLgs n. 23/2011 (Registrazione dei contratti di locazione);
  • DLgs n. 70/2011 (Registrazione dei contratti di vendita degli immobili);
  • Art. 7 del DLgs 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione)

Modalità di comunicazione di Cessione Fabbricati ENTRO 48 ORE (vanno esclusi i giorni festivi)
Per il Comune di Mercato Saraceno la dichiarazione di cessione di fabbricato o di ospitalità stranieri deve essere compilata e presentata entro 48 ore dal momento in cui viene dato in uso l’immobile stesso con le seguenti modalità:

– allo Sportello Facile di Mercato Saraceno in Piazza Mazzini 50, Mercato Saraceno (FC) negli orari di apertura ovvero il Martedì dalle 14,15 alle 17,15 e il Mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,00 alle 13,00
– oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno a: Comune di Mercato Saraceno
– Piazza Mazzini 50 CAP 47025 Mercato Saraceno (FC)
– tramite Posta elettronica certificata (PEC): mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it
CONSERVARE PER CINQUE ANNI UNA COPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CON LA RICEVUTA DI RITORNO DELLA RACCOMANDATA.

MODULISTICA:
I modelli per la denuncia di cessione fabbricato possono:
essere scaricati qui link
essere ritirati presso lo Sportello Facile del Comune in Piazza Mazzini 50 a Mercato Saraceno.

Ultimo aggiornamento: 25/01/2024, 10:56

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