Riconoscimento di filiazione naturale

  • Servizio attivo

È l'atto con cui i genitori riconoscono quale proprio figlio un nato o un nascituro.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a genitori o futuri genitori.

Come fare

Il riconoscimento si effettua tramite una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, non necessariamente del Comune di residenza o di nascita del figlio.
In questo caso sarà cura dell'Ufficio richiedere le certificazioni necessarie per la stesura dell'atto.

Cosa serve

Per la procedura di riconoscimento occorre:

  • Atto di nascita da cui risulta che il figlio non è stato riconosciuto da uno o entrambi i genitori
  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
  • Se il figlio ha 14 anni compiuti, è richiesto il suo assenso
  • Se il figlio ha meno di 14 anni, è richiesto il consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo

Cosa si ottiene

Riconoscimento di filiazione naturale

Tempi e scadenze

Tempo allo sportello: 25 minuti

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Sportello Facile Territoriale

Piazza Mazzini 50, 47025
Argomenti:

Descrizione

Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e i diritti che ha nei confronti dei figli.

Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi (in questo caso, però, non vi possono essere indicazioni che riguardino l’altro genitore e, se ci sono, sono senza effetto).

Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro genitore che intenda farlo deve ottenerne il consenso. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al tribunale che, valutato l’interesse del figlio, può concedere un’autorizzazione.

Se il figlio da riconoscere ha già 14 anni, ne occorre il consenso.

Se il padre lo ha riconosciuto dopo la madre, il figlio può scegliere di assumere il cognome paterno aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre: se il figlio è minore questa decisione viene presa dal giudice (previo ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni oppure anche di età inferiore se capace di discernimento).

Se il figlio non viene riconosciuto il nome e il cognome gli vengono attribuiti dall’ufficiale dello stato civile e, nel caso in cui sia riconosciuto solo in età adulta, ha il diritto di mantenere il nome che gli era stato attribuito.

Costi

Il servizio è gratuito

Procedure collegate all'esito

Termine: immediato

Ulteriori informazioni

Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica n. 396, 3 novembre 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024, 11:28

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