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Certificato di Destinazione Urbanistica
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Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) |
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SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
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La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è un titolo edilizio introdotto a seguito della modifica dell'art.19 della L. 241/90 (l.122/2010 e L.106/2011 smi) in luogo della denuncia di inizio attività (DIA) disciplinata dal DPR 380/2001 e dall’art. 8 della L.R. 31/2002, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire Interventi per cui si presenta la segnalazione certificata di Inizio Attività: - gli interventi di manutenzione straordinaria;
- gli interventi di risanamento conservativo e restauro al di fuori delle zone omogenee “A” ai sensi dell’art. 23 lett. b) del vigente Regolamento Edilizio;
- gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti (qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla parte II del DLgs. 22.01.2004 n. 42, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio);
- recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma (ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica) al di fuori delle zone omogenee “A” ai sensi dell’art. 23 lett. e) del vigente Regolamento Edilizio;
- gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. n° 11 del 06/04/1998;
- mutamenti di destinazione d’uso senza opere;
- modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- le modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera (solo quelle di cui agli artt. 18 e 19 LR 31/2002) a Permesso di Costruire; D.I.A.; S.C.I.A.;
- la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, L 122/89 (esclusi gli immobili collocati nei centri storici);
- le opere pertinenziali non qualificate come interventi di nuova costruzione (secondo quanto disposto dalla lettera g.6 dell’Allegato alla L.R. 31/02 e dell’art. 23 lett. l) del vigente Regolamento Edilizio);
- i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola e l’apposizione di cartelloni pubblicitari;
- Demolizione di elementi incongrui di edificio, demolizione con ricostruzione fedele, demolizione senza ricostruzione ai sensi dell’art. 23 lett. n) del vigente Regolamento Edilizio;
- Opere di Arredo Urbano ai sensi dell’art. 23 lett. n) del vigente Regolamento Edilizio;
- Realizzazione di serre con superficie maggiore a mq. 10 e inferiore a mq. 50 e altezza inferiore a mt. 3,00, ai sensi dell’art. 23 lett. o) del vigente Regolamento edilizio ad esclusione di quelle funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, stagionali, sprovviste di struttura in muratura e di carattere mobile ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/01 modificato dalla L. 73 del 22/05/2010 soggette ad attività edilizia libera;
- Voltura di Intestazione a: Permesso di Costruire; D.I.A.; S.C.I.A. ai sensi dell’art. 40 del vigente Regolamento Edilizio.
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Rilascio Permessi di Costruire
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Il Permesso di Costruire è presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia per tutte le opere edilizie escluse quelle soggette ad Attività Edilizia Libera ai sensi dell'Art. 6 del DPR 380/2001 modificato dalla L. 73/2010 e per le opere pubbliche e per quelle non sottoposte a SCIA ai sensi dell' Art. 19 della 241/90 S.M.I. e a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell' Art. 10 della Legge Regionale 31/02: - Interventi di nuova costruzione, ampliamenti e/o sopraelevazioni;
- Interventi di Restauro Scientifico;
- Interventi di Risanamento Conservativo e Restauro limitatamente agli immobili compresi nella zona omogenea "A";
- Interventi di Ristrutturazione Edilizia limitatamente agli immobili compresi nella zona omogenea "A";
- Interventi di Ripristino Tipologico;
- Interventi di Ristrutturazione Urbanistica;
- Mutamenti di destinazione d'uso con opere;
- Le opere pertinenziali qualora qualificate come interventi di nuova costruzione;
- Tutte quelle opere non obbligatoriamente assoggettate a D.I.A.;
- Realizzazione di vasche, di piscine, anche ad uso privato ancorchè localizzate in area a verde privato.
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Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (ai sensi del D.Lgs 42/04)
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Viene richiesta per gli interventi da realizzare in zone interessate a tutela paesaggistica di cui all’art. 136 e 142 del D.Lgs.42/2004; I proprietari, possessori o detentori di immobili presentano domanda all’autorità preposta (l’Amministrazione Comunale) con i progetti corredati da apposita documentazione, al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. L’Amministrazione Comunale rilascia l’autorizzazione dopo aver acquisito il parere della Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio, e previo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna (da comunicare entro 45 giorni) secondo il procedimento stabilito dall’art. 146 del D.Lgs.42/2004. L’istanza può essere presentata contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire o Denuncia di inizio attività o Procedura Abilitativa Semplificata (art. 6 D.Lgs. 28/2011) oppure preventivamente alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 L. 241/1990 come modificato dalla L. 122/2010), o Comunicazione di Inizio Lavori (art. 6 D.P.R. 380/2001, come modificato dalla L. 73/2010). L’autorizzazione, costituisce atto autonomo e presupposto per il rilascio del Permesso di Costruire o per la presentazione della DIA, PAS, SCIA o della Comunicazione di Inizio Lavori (CIA). |
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Autorizzazione Paesaggistica con Procedura Semplificata (ai sensi del D.Lgs 42/04 s.m.i. e del DPR 139/2010)
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Il D.P.R. n. 139 del 09-07-2010 è entrato in vigore il 10/09/2010, recante un regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi elencati nell’allegato I al D.P.R. L’istanza deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata (scheda DPCM 12-12-2005) e da una dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia. Il procedimento autorizzativo semplificato deve concludersi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 139/2010, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza (30 giorni per la verifica da parte del comune e della C.Q.A.P., 25 giorni per il parere obbligatorio ma non vincolante della Soprintendenza, e 5 giorni per il rilascio). |
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Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (art. 181 comma 1 quarter del D.Lgs 42/04)
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Per gli interventi di seguito indicati, realizzati senza la prescritta autorizzazione in zona interessata dal vincolo di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto Legislativo 42/2004, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi stessi, presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo (il Comune), ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi:
- I lavori realizzati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- L'impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
- I lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
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