ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 3, COMMI 18 E 54 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 (FINANZIARIA 2008)
L’art. 3, comma 18, della Legge Finanziaria 2008 prevede che i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni, fra cui i Comuni, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.
L’art. 3, comma 54, della Finanziaria 2008 stabilisce inoltre che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.