SCIA – Segnalazione certificata inizio attività in sanatoria

  • Servizio attivo

Ottenere il titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell’art. 17, della L.R. 23/2004, per opere eseguite in assenza e/o in difformità dal titolo così come elencate all’art 13 della L.R. 15/2013 e di seguito riportate.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini

Come fare

Le istanze riguardanti le sanatorie, sia produttive che residenziali vanno indirizzate al comune di Mercato Saraceno.

Le istanze vanno presentate esclusivamente on line utilizzando la piattaforma SUAPER.

Le istanze riguardanti interventi di edilizia residenziale vanno indirizzate al Comune di Mercato Saraceno; quelle riguardanti interventi di edilizia non residenziale (attività produttive) al SUAP dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio.

 

La SCIA è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.

L’elenco dei documenti da presentare è riportato all’interno del modello reperibile sulla piattaforma.

SCIA UNICA

Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l’inizio dei lavori, l’interessato presenta un’unica SCIA che, a seguito della verifica di completezza, viene trasmessa dallo Sportello unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l’intervento edilizio.

SCIA CONDIZIONATA

Se la SCIA è subordinata all’acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, convoca la conferenza di servizi, di cui all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e l’inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.

Gli interessati possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati prima della presentazione della SCIA.

Ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, lo Sportello unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.

Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell'attività edilizia che possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto.

SCIA DIFFERITA

Nella SCIA l’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data ivi indicata.

Cosa serve

L’elenco dei documenti da presentare è riportato all’interno del modello reperibile sulla piattaforma SUAPER

Cosa si ottiene

SCIA - Segnalazione certificata inizio attività in sanatoria

Tempi e scadenze

Lo Sportello unico entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte. In caso di verifica negativa comunica all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA; in caso di verifica positiva, trasmette all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA.

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti:

Descrizione

 a)  gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a)  della LR 15/2013;

b)  gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storicoarchitettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;

c)  gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a) della LR 15/2013;

d)  gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);

e)  il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;

e-bis)  le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c-bis) della LR 15/2013;

f)  l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

g)  le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22 della LR 15/2013;

h)  la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

Ai sensi dell’art. 17.4 della L.R. 23/2004 la SCIA in Sanatoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti ai sensi dell’art 481 del codice penale le necessarie conformità

Costi

E' previsto un pagamento dei diritti di segreteria  da € 100,00 a € 250,00.

Il versamento dei diritti di segreteria può essere effettuato tramite il servizio pagoPA

Il versamento della sanzione pecuniaria e delle dotazioni territoriali può essere fatto utilizzando il servizo pagoPA

Procedure collegate all'esito

Ufficio Edilizia privata e Urbanistica Piazza Mazzini, 50 Mercato Saraceno 47025 (FC) Orari:
  • Mercoledì 8.30 - 13.00 (previo appuntamento)
  • Venerdì 8.30 - 13.00 (previo appuntamento)

Ulteriori informazioni

Modulistica

Ultimo aggiornamento: 22/01/2024, 11:42

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri