Interventi soggetti a comunicazione ed interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

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Gli interventi definiti ai sensi dell'art.7 della L.R. 15/2013 comma 1 lettera f, ovvero “ le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini

Come fare

L’interessato deve presentare il relativo modello di comunicazione di inizio dei lavori o di sola comunicazione per gli interventi di cui alla lettera f), esclusivamente in modalità telematica, riportando i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio.

La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali e da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell’intervento con una delle fattispecie descritte al comma 4, il rispetto delle prescrizioni e delle normative di cui al comma 1, nonché l’osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o degli altri atti di assenso acquisiti per l’esecuzione delle opere.

Limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere b) e c), in luogo delle asseverazioni dei professionisti possono essere trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

L'esecuzione delle opere soggette a CILA comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico edilizia della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi.

Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera.

Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazionedell'intervento edilizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 4bis "Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni".

 

Va inoltre completata la pratica SIT on-line ai fini dell’aggiornamento della cartografia.

Cosa serve

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Interventi soggetti a comunicazione ed interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Tempi e scadenze

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Descrizione

Gli interventi definiti ai sensi dell'art.7 della L.R. 15/2013 comma 1 lettera f, ovvero “ le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;” sono soggetti a comunicazione allo Sportello unico edilizia delle date di inizio dei avvio lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.

I seguenti interventi sono soggetti a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;

b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;

c) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico;

c bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato alla LR 15/2013, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;

c ter) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;

c quater) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;

c quinquies) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;

c sexies) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell’Allegato alla LR 15/2013;

c septies) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

c octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile ad edilizia libera e agli articoli 10, 13 e 17 della LR 15/2013.

Costi

E' previsto il pagamento dei diritti di segreteria da € 50 a € 70

Il versamento dei diritti di segreteria può essere effettuato tramite il servizio pagpPA

Procedure collegate all'esito

Ufficio Edilizia privata e Urbanistica Piazza Mazzini, 50 Mercato Saraceno 47025 (FC) Orari:
  • Mercoledì 8.30 - 13.00 (previo appuntamento)
  • Venerdì 8.30 - 13.00 (previo appuntamento)

Ulteriori informazioni

Modulistica

Ultimo aggiornamento: 22/01/2024, 11:50

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